Titolo I

Art. 3

Ambito di applicazione.

In vigore dal 26 mar 2011
1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale; b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri; c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-3

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Ambito di applicazione. (Art. 3 Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.) — Testo vigente | Portale Normativo