Titolo I
Art. 3
Ambito di applicazione.
In vigore dal 26 mar 2011
1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-3