Titolo II

Art. 4

Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani

In vigore dal 26 mar 2011
1. L'armatore, il proprietario, la compagnia,, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1: a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore; b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore; c) se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui è acquisita 1'informazione di cambio della destinazione. 2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-4

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