Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 giu 2020
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "strumenti internazionali pertinenti" nella loro versione aggiornata:
1) "MARPOL": la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;
2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;
3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;
4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
5) "SAR": la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;
6) "Codice ISM": il codice internazionale per la gestione della sicurezza;
7) "Codice IMDG": il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose;
8) "Codice IBC": il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
9) "Codice IGC": il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
10) "Codice BC": il Codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;
11) "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi;
12) "Risoluzione IMO A851 ": la risoluzione 851 dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";
13) "Risoluzione IMO A.861 dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo "VDR";
13.bis Risoluzione A.1106 dell'IMO: la Risoluzione A.1106 del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema AIS»;
13-ter) risoluzione A. 949 dell'IMO: la risoluzione 949 dell'Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»;
13-quater) risoluzione A. 950 dell'IMO: la risoluzione 950 dell'Organizzazione marittima internazionale intitolata «Servizi di assistenza marittima (MAS)»;
13-quinquies) Linee guida dell'IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo": le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3 del comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;
b) "armatore": la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;
c) "agente": la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;
d) "spedizioniere ovvero caricatore": la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale è stipulato il contratto;
e) "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;
f) "nave": qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo;
g) "merci pericolose":
1) le merci classificate nel Codice IMDG;
2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC;
3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;
4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;
5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;
h) "merci inquinanti":
1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I;
2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II;
3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;
i) "unità di carico": un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;
l) "indirizzo": il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessità, un contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione, l'autorità marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;
m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
n) autorità competenti: le autorità incaricate delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero, l'amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale autorità nazionale competente, National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local Competent Authority LCA:
1) le autorità marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all' del codice della navigazione;
2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorità preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;
3) le Autorità VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
n-bis) "stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;
o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza;
p) "servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)": il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS;
q) "sistema di identificazione automatica (AIS)": il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO;
r) "sistema di rotte navali": qualsiasi sistema che organizza uno o più corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;
s) "nave tradizionale": qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
t) "sinistro": il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria;
t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente;
t-quater) unità da pesca: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;
t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte salve le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;
t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;
t-septies) direttiva: è la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;
t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19 maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008;
t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5 dicembre 2002;
t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange System: sistema internazionale di scambio di dati sul traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all', comma 1, e che contempla l'invio di informazioni al sistema SafeSeaNet;
t-undecies) PMIS, Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e gestito dalle autorità competenti di cui alla lettera n);
t-duodecies) monitoraggio e informazione del traffico marittimo: funzione di raccolta e di scambio di informazioni sul traffico marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorità competenti, come regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la capacità di risposta nelle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad una più efficace prevenzione e localizzazione degli inquinamenti causati dalle navi, nonché al monitoraggio e controllo delle attività legate allo sfruttamento delle risorse ittiche;
t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorità competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono espletate le attività di cui alla lettera t-duodecies;
t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento, approvato dall'amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni Autorità VTS.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-2