Titolo II
Art. 9
Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale.
In vigore dal 26 mar 2011
1. L'amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonché lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorità competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e più in generale in ambito internazionale.
2. L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalità tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti.
3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria è qualificato presso il Centro di formazione VTMIS dell'amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-9