Titolo II

Art. 10

Registratori dei dati di viaggio

In vigore dal 2 ott 2012
1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale. 2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all', comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. 3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonché a pubblicare i risultati dell'indagine al più presto possibile dopo la sua conclusione. 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-10

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