Art. 3 · Ambito di applicazione.
Titolo I

Art. 3

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Ambito di applicazione.

In vigore dal 26 mar 2011
1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale; b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri; c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-3