Capo IV
Art. 14
Contenuto dell'istanza
In vigore dal 16 lug 2005
1. Le domande di ammissione al patrocinio presentate presso il Ministero della giustizia sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese.
2. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, come previsto dall'. Tali servizi sono forniti a titolo gratuito.
3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-14