Capo IV
Art. 15
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
In vigore dal 16 lug 2005
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità di ricezione di cui all', il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui agli , ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio.
2. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.
3. Si applica l'articolo 126, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-15