Capo IV

Art. 13

Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio

In vigore dal 16 lug 2005
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall' può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. Le domande di ammissione al patrocinio sono presentate: a) all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui il richiedente è domiciliato o soggiorna regolarmente (autorità di trasmissione); oppure b) all'autorità competente dello Stato ove pende il processo o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione). 3. L'autorità di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale è il Ministero della giustizia. 4. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, può decidere, con atto motivato, di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto: a) che essa è infondata, o b) che essa esula dal campo di applicazione del presente decreto. 5. Copia dell'atto di cui al comma 4 è trasmessa all'interessato. In tali casi, la domanda può essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto è domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato. 6. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue. 7. I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente. 8. In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità competente ai sensi dell' il richiedente rimborsa le spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione.
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