Capo III
Art. 8
Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
In vigore dal 16 lug 2005
1. Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio è domiciliato o regolarmente soggiornante concede il patrocinio necessario a coprire:
a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello Stato ove pende il processo;
b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-8