Capo III
Art. 7
Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia
In vigore dal 16 lug 2005
1. Il patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:
a) spese di interpretazione;
b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario;
c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono espone il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-7