Capo IV
Art. 12
Organo competente a decidere l'istanza
In vigore dal 16 lug 2005
1. Salvo quanto previsto dall', la domanda di ammissione al patrocinio è accolta o respinta dall'autorità competente dello Stato ove pende il processo.
2. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale è competente il consiglio dell'ordine degli avvocati individuato ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-12