Art. 14 · Contenuto dell'istanza
Capo IV

Art. 14

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Contenuto dell'istanza

In vigore dal 16 lug 2005
1. Le domande di ammissione al patrocinio presentate presso il Ministero della giustizia sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese. 2. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, come previsto dall'. Tali servizi sono forniti a titolo gratuito. 3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-14