Art. 6

Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro

In vigore dal 9 lug 2005
Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro 1. La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unità di cui all' deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: a) necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta; b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;108#art-6

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