Art. 9

Sanzioni

In vigore dal 9 lug 2005
1. L'armatore della nave è punito: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro per la violazione dell', commi 1, 3 e 5; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione per la violazione delle disposizioni di cui all', comma 1. 2. Il comandante della nave è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell', comma 2. 3. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all', comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato. 4. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all', comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione. 5. Qualora l'autorità marittima, a seguito della verifica del registro di cui all' effettuata dagli organi di vigilanza, riscontri che a bordo della nave vi siano violazioni delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo contenute nel presente decreto che comportino rischi per la sicurezza della nave e per la salute e sicurezza del lavoratore, provvede: a) ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni; b) obbligando l'armatore alla revisione della tabella di armamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;108#art-9

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Sanzioni (Art. 9 Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).) — Testo vigente | Portale Normativo