Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 9 lug 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003; Vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST); Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle intrastrutture e dei trasporti e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: . Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, è diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro. 2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima. 3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;108#art-1

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