Art. 5
Obblighi dell'armatore e del comandante
In vigore dal 9 lug 2005
1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalità di cui all'.
2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;108#art-5