Art. 5

Obblighi dell'armatore e del comandante

In vigore dal 9 lug 2005
1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalità di cui all'. 2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;108#art-5

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