Art. 8
Ferie
In vigore dal 9 lug 2005
1. Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni o, per periodi di attività inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attività svolta.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retributive non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;108#art-8