Art. 7

Idoneità dei lavoratori marittimi all'imbarco

In vigore dal 9 lug 2005
1. Ai fini della verifica dell'idoneità al lavoro, il lavoratore marittimo è sottoposto alle seguenti visite presso le strutture sanitarie del Ministero della salute: a) visita preventiva di imbarco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 323 del codice della navigazione; b) visita periodica di idoneità, con frequenza biennale, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602. 2. Avverso il giudizio di idoneità di cui al comma 1, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Commissione medica permanente di I grado. 3. Contro le risultanze delle visite effettuate dalla Commissione medica permanente di I grado è ammesso il ricorso alla Commissione medica centrale di II grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il personale marittimo addetto ai turni di guardia che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con lo svolgimento del lavoro notturno, è assegnato al corrispondente lavoro diurno per cui è idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
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