Art. 7
Idoneità dei lavoratori marittimi all'imbarco
In vigore dal 9 lug 2005
1. Ai fini della verifica dell'idoneità al lavoro, il lavoratore marittimo è sottoposto alle seguenti visite presso le strutture sanitarie del Ministero della salute:
a) visita preventiva di imbarco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 323 del codice della navigazione;
b) visita periodica di idoneità, con frequenza biennale, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602.
2. Avverso il giudizio di idoneità di cui al comma 1, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Commissione medica permanente di I grado.
3. Contro le risultanze delle visite effettuate dalla Commissione medica permanente di I grado è ammesso il ricorso alla Commissione medica centrale di II grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il personale marittimo addetto ai turni di guardia che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con lo svolgimento del lavoro notturno, è assegnato al corrispondente lavoro diurno per cui è idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;108#art-7