Art. 7
Della navigabilità dell'aeromobile
In vigore dal 23 giu 2005
1. L'articolo 764 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 764 (Certificato di navigabilita). - L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.
Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.».
2. L'articolo 766 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 766 (Rilascio del certificato di navigabilita). - Il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.».
3. L'articolo 767 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 767 (Certificato di omologazione). - Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».
4. L'articolo 768 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 768 (Visite ed ispezioni). - L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.
La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente.».
5. L'articolo 769 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 769 (Visite ed ispezioni all'estero). - All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.».
6. L'articolo 770 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 770 (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC). - I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».
7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-7