Art. 11
Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili
In vigore dal 23 giu 2005
1. L'articolo 799 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 799 (Partenza e approdo degli aeromobili). - La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.».
2. L'articolo 800 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento.».
3. L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».
4. L'articolo 802 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav.».
5. L'articolo 804 del codice della navigazione è abrogato.
6. L'articolo 805 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo.».
7. L'articolo 806 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 806 (Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi). - L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».
8. L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). - La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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