Art. 8

Dei documenti dell'aeromobile

In vigore dal 23 giu 2005
1. L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 771 (Documenti di bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo: a) il certificato di immatricolazione; b) il certificato di navigabilità; c) il giornale di bordo; d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie; e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti. Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.». 2. L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.». 3. L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.». 4. L'articolo 774 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-8

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