Art. 4

Del personale aeronautico

In vigore dal 23 giu 2005
1. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Titolo IV DEL PERSONALE AERONAUTICO Art. 731 (Il personale aeronautico). - Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende: a) il personale di volo; b) il personale non di volo. Art. 732 (Personale di volo). - Il personale di volo comprende: a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo; c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo. Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non di volo comprende: a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo; b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo; c) il personale dei servizi di assistenza a terra; d) il personale addetto ai servizi di manutenzione. Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria. L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo. L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea. Art. 735 (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati). - I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.». 2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-4

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