Art. 5

Delle distinzioni degli aeromobili

In vigore dal 23 giu 2005
1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.». 2. All'articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «, alla posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato». 3. All'articolo 744 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale». 4. L'articolo 745 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate. Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa.». 5. L'articolo 746 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato). - Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale. Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce. L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.». 6. L'articolo 747 del codice della navigazione è abrogato. 7. L'articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744. L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-5

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