Art. 2
Dei servizi della navigazione aerea
In vigore dal 23 giu 2005
1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».
2. L'articolo 691 del codice della navigazione, è sostituito dai seguenti:
«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-2