Art. 6
Controllo
In vigore dal 17 mag 2005
1. L'attività di controllo connessa all'applicazione del presente decreto è svolta, con cadenza almeno annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonché di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;73#art-6