Art. 10
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 mag 2005
1. Le strutture di cui all', comma 1, aperte al pubblico alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano, entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;73#art-10