Art. 5
Chiusura del giardino zoologico
In vigore dal 17 mag 2005
1. In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura di cui all', comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle previste all', comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;73#art-5