Art. 1
Finalità
In vigore dal 17 mag 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l' e l'allegato B;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni;
Vista la Convenzione sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l', riguardante la conservazione ex situ;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere a) e b);
Visto l' del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Finalità
1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;73#art-1