Art. 8
Sanzioni
In vigore dal 17 mag 2005
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, l'esercizio di attività senza la licenza di cui all' è punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.
2. Fatto salvo quanto previsto all', comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all', comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la violazione dell'obbligo di cui all' sono punite con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;73#art-8