Art. 7
Istituzione del registro dei giardini zoologici
In vigore dal 17 mag 2005
1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di cui all'.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;73#art-7