Capo II
Art. 30
Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2545-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «Il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «La condizione»;
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-30