Capo II

Art. 26

Modifiche all'articolo 2522 del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2522, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-26

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