Capo II
Art. 26
Modifiche all'articolo 2522 del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2522, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-26