Capo II
Art. 23
Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-23