Capo II
Art. 18
Modifiche all'articolo 2427 del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2427, primo comma, n. 3-bis), del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «immobilizzazioni» sono inserite le seguenti: «materiali e»;
b) le parole: «di durata indeterminata» sono soppresse;
c) la parola: «determinabile» è sostituita dalla seguente: «rilevante»;
d) le parole: «e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-18