Capo II

Art. 18

Modifiche all'articolo 2427 del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2427, primo comma, n. 3-bis), del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola: «immobilizzazioni» sono inserite le seguenti: «materiali e»; b) le parole: «di durata indeterminata» sono soppresse; c) la parola: «determinabile» è sostituita dalla seguente: «rilevante»; d) le parole: «e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-18

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Modifiche all'articolo 2427 del codice civile (Art. 18 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo