Capo II
Art. 17
Modifiche all'articolo 2426 del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2426, primo comma, n. 8-bis), secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le parole: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-17