Capo II

Art. 17

Modifiche all'articolo 2426 del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2426, primo comma, n. 8-bis), secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le parole: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-17

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Modifiche all'articolo 2426 del codice civile (Art. 17 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo