Capo II
Art. 16
Modifiche all'articolo 2425-bis del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-16