Capo II
Art. 13
Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-13