Capo II

Art. 13

Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-13

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Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile (Art. 13 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo