Capo II
Art. 28
Modifiche all'articolo 2527 del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-28