Capo II

Art. 28

Modifiche all'articolo 2527 del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-28

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Modifiche all'articolo 2527 del codice civile (Art. 28 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo