Capo II

Art. 32

Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2545-undecies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-32

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Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile (Art. 32 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo