Capo III

Art. 37

Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942

In vigore dal 14 gen 2005
1. L'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, è sostituito da seguente: «223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-37

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Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942 (Art. 37 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo