Capo IV
Art. 41
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993
In vigore dal 14 gen 2005
1. All' del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall' non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-41