Art. 41 · Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993
Capo IV

Art. 41

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Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993

In vigore dal 14 gen 2005
1. All' del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall' non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-41