Capo II
Art. 25
Modifiche all'articolo 2513 del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b), del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-25