Capo II

Art. 25

Modifiche all'articolo 2513 del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b), del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-25

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Modifiche all'articolo 2513 del codice civile (Art. 25 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo