Art. 25 · Modifiche all'articolo 2513 del codice civile
Capo II

Art. 25

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Modifiche all'articolo 2513 del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b), del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-25