Capo II
Art. 26
26 / 45Modifiche all'articolo 2522 del codice civile
In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2522, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-26