Art. 30 · Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile
Capo II

Art. 30

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Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2545-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «Il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «La condizione»; b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-30