Art. 9

Regolamenti e principi di organizzazione

In vigore dal 1 gen 2007
1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti: a) regolamento di organizzazione e funzionamento; b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. 2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal Comitato di indirizzo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'. 3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato. 4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unità. 5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-9

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