Art. 14

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 16 dic 2004
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell' della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-14

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