Art. 10

Personale

In vigore dal 16 dic 2004
1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all', comma 1, lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-10

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